Pubblicazione Atti ex art. 6 L.R. 11-2015

In questa sezione del sito sono pubblicate informazioni per adempiere alle disposizioni dell’Art. 6 della Legge Regionale n. 11 del 26 giugno 2015, che stabilisce:

Art. 6 – Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet

1. L’articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

Art. 18. Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall’approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l’atto è nullo.

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle aziende pubbliche ex municipalizzate di pubblicare nei rispettivi siti internet tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e le determinazioni presidenziali e dirigenziali, entro i termini di cui al comma 1.

  • Convocazione Consiglio Comunale
  • Delibere di Consiglio
  • Delibere di Giunta
  • Determine Sindacali
  • Ordinanze Sindacali
  • Determine Area Amministrativa
  • Determine Area Economico Finanziaria
  • Determine Area Tecnica

 

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Ultimo aggiornamento: 17/04/2024